ORIGINAL
PAINTBALL

Lo shooting game per eccellenza con marcatori ad aria compressa, per ragazzi dai 14 anni in su e adulti di ogni età!

Il paintball è un gioco di squadra in cui si usano fucili chiamati “marcatori”, che sparano capsule sferiche di gelatina contenenti liquido colorato vegetale: le paintball. Queste, all’impatto con una superficie, si rompono e macchiano il bersaglioLo scopo del gioco è duplice: eliminare gli avversari marcandoli almeno una volta, conquistare gli obiettivi che vengono assegnati alla propria squadra. Il campo da paintball può avere una dimensione variabile in base allo spazio disponibile, alla tipologia di ambientazione e alle formule di gioco che si vuole proporre.

Il paintball nella sua versione originale si gioca utilizzando marcatori alimentati ad aria compressa. Il paintball è stato ufficialmente regolamentato con una legge dedicata uscita in Gazzetta Ufficiale il 31 Marzo 2020, la quale prescrive requisiti e autorizzazioni specifiche per i marcatori e per i campi di gioco attrezzati. Ne riportiamo a seguire una sintesi.

I marcatori utilizzati per giocare a livello amatoriale devono erogare una potenza non superiore ai 7,5 joule e non sono considerati armi. Ogni marcatore deve essere accompagnato da idonea attestazione dalla quale risulti che è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità presso il Banco Nazionale di prova. Su ciascun esemplare immesso sul mercato è riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.

Nei campi attrezzati deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un’apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate, di materiale e di consistenza idonea a resistere all’impatto ravvicinato. All’interno dell’area di gioco deve essere prevista un’area di sicurezza, anch’essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l’ingresso e l’uscita dei giocatori. Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall’esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l’indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete».

I marcatori da impiegare nell’attività amatoriale possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell’esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalità della persona delegata, l’attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio.

All’interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l’arco temporale di svolgimento delle attività amatoriali, almeno un assistente di campo. Gli assistenti di campo debbono verificare l’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori. Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell’ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un’altezza da terra di almeno 1,5 mt.

Gli utilizzatori degli strumenti marcatori nei «campi attrezzati» e chiunque accede all’interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso. Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire intera- mente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM. A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.

In ciascun campo attrezzato il soggetto autorizzato è responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all’istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l’altro, al fine di consentire l’effettiva verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell’attività amatoriale. È fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento. Il titolare della gestione del campo attrezzato assicura l’osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.

La legge prevede la richiesta al comune di rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l’allestimento di un «campo attrezzato». Il decreto precisa la necessità che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all’interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e perciò, da autorizzare ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S. La domanda va presentata al comune nel cui territorio è situato il campo attrezzato con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza; il richiamato art. 68 prevede che per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare è tenuto a far rispettare agli avventori.

Analogamente alla domanda di licenza di cui all’art. 68 TULPS, l’obbligo di preavviso all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all’art. 6, comma 1, del decreto, più che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che è da ritenersi già sussistente laddove l’evento si connoti come manifestazione sportiva. Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa, per i quali l’obbligo di dare avviso è imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione. All’avviso è allegato il regolamento adottato dal promotore, che è tenuto a farlo rispettare dagli avventori.

Nel paintball esistono due possibili dimensioni di palline: le calibro .68 che sono le prime ad essere state utilizzate dagli anni ’80, mentre una decina di anni fa sono state introdotte le calibro .50. Quest’ultime sono state introdotte sia per una questione di risparmio, costano leggermente meno e occupano meno spazio nelle spedizioni, sia perchè grazie alle loro minori dimensioni e quindi peso hanno un impatto più leggero sul corpo dell’avversario. Tuttavia le calibro .68 rimangono superiori in termini di precisione, motivo per cui sono rimaste le preferite in tutte le competizioni, oltre a lasciare una macchia più evidente sull’avversario.

Le calibro .68 offrono sicuramente un’esperienza del paintball più reale, ma le calibro .50 sono sempre più spesso le preferite nelle strutture dove si gioca a livello ludico. I due calibri richiedono due tipologie di marcatori diversi, mentre tutto il resto dell’attrezzatura rimane invariato.

CATALOGO PRODOTTI